Come nasce una legge in Italia

In Italia il percorso legislativo non è univoco, ma la Costituzione lo assegna al Parlamento. L’Italia, si dice, è una repubblica parlamentare basata sulla rappresentatività e su un sistema di voto democratico, cioè aperto a tutti senza distinzione di sesso o stato sociale, nel pieno significato del diritto di uguaglianza.

Nonostante i cambiamenti di sostanza apportati alla costituzione negli ultimi 25 anni, dalla cosiddetta Seconda Repubblica, nella quale il presidente del consiglio è spesso anche il leader del partito o della coalizione che lo ha espresso, il parlamento rimane il fulcro dell’attività legislativa nel nostro paese.

Il governo, tuttavia, che rappresenta il potere esecutivo (uno dei tre poteri a bilanciarsi con quello legislativo e quello giudiziario), ha degli strumenti per mandare avanti il percorso legislativo. Ma in senso ordinario una legge passa inevitabilmente per il Parlamento e più che altro dipende da come ci arriva, che è importante. Vediamo dunque il caso tipo del percorso effettuato da una legge prima che essa diventi tale, ricordando che per un principio astratto essa è valida erga omnes, ovvero nei confronti di tutti i cittadini.

Image by © Bettmann/CORBIS

Innanzitutto la proposta di legge o disegno di legge (DDL): chi può proporre una legge in Italia? Il diritto di iniziativa come detto è la priorità del Parlamento e dei suoi singoli membri, detti firmatari. Ma può proporla anche il Governo con lo strumento della legge delega. In questo caso è il Parlamento che appunto delega l’Esecutivo a esercitare la funzione di legislatore su determinati argomenti. Secondo l’art. 76 della Costituzione la legge delega deve avere un quadro normativo ben identificato, indicando l’oggetto dell’intervento (vale a dire uno specifico campo e non una semplice dichiarazione generica), il termine entro il quale esercitarla, i principi e i criteri secondo cui metterla in discussione ed approvarla.

Nel campo del disegno di legge, l’iniziativa poi spetta al popolo attraverso una proposta controfirmata da almeno 50.000 elettori; possono presentare un disegno di legge (detto anche proposta o progetto nel linguaggio giornalistico oltre che nella Costituzione) anche i consigli regionali e il CNEL (questo percorso doveva essere abolito con l’ultimo referendum, ma non è passato).

Da qualunque parte venga il progetto, esso comunque deve passare in Aula per essere discusso. Il presidente della Camera o del Senato per sveltire la discussione e il percorso legislativo – che in Italia è fotocopia – lo assegna a una commissione competente in materia, formata in modo proporzionale agli schieramenti presenti in aula. Se la Commissione ha sede deliberante può direttamente approvare la Legge. Altrimenti, la Commissione in Sede Referente rinvia la votazione all’Aula, che vota il progetto in seduta plenaria.

Quando viene approvata da una Camera, la proposta di legge deve andare all’altra e se questa porta modifiche essa deve tornare all’altra aula, affinché senatori o deputati votino esattamente la stessa proposta. È questo il principio del Bicameralismo Perfetto. La staffetta tra i due rami del Parlamento coinvolge ora le commissioni ora il plenum, dipende dai casi.

Quando una legge viene infine votata da entrambi i rami del Parlamento, con il meccanismo dell’Approvazione, essa va dal Presidente della Repubblica, che deve promulgarla attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la fonte normativa ufficiale per far conoscere le leggi in Italia, contro la quale non ci si può appellare col principio dell’ignoranza (ovvero tutti i cittadini sono tenuti a conoscere le leggi che li riguardano, se queste sono state pubblicate sulla GU).

Una volta promulgata la legge deve diventare Efficace: ciò avviene il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non abbia stabilito un termine differente. Una legge in genere innova (novella) oppure abroga in tutto o parzialmente una legge precedente, per cui bisogna fare un ultimo controllo di legittimità sui principi della Costituzione, che può essere fatto dalla Corte Costituzionale, che ha il potere di abrogare quelle leggi che non rispettano la Costituzione. In ossequio al principio della divisione dei poteri, nel quale esecutivo, legislativo e giudiziario si osservano e si controllano in un perfetto equilibrio, sotto l’egida del Presidente della Repubblica.

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